Art. 2.
(Effetti della mediazione).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, se l'attività di mediazione ha avuto esito positivo, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se non deve essere adottata una diversa formula di proscioglimento, per intervenuta remissione della querela o per altra causa. Il presente comma non si applica ai reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, e ai reati previsti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66».